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LEGGE 22 luglio 1961, n. 628

Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2009)
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Testo in vigore dal:  15-3-1970
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Art. 26


Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno indetti per ciascuno dei ruoli delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie di cui alle annesse tabelle A, B e C concorsi per l'assunzione nelle qualifiche iniziali riservati al personale utilizzato per lo svolgimento dei compiti connessi con la assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa e che presti servizio da data non posteriore al 1 luglio 1961 presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione o presso gli incaricati regionali della gestione I.N.A.-Casa, nonché al personale adibito da data non posteriore al 1 luglio 1961 all'espletamento dei servizi relativi alla gestione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.
((2a))

Per i concorsi predetti da indirsi per non oltre la metà dei posti disponibili in ciascun ruolo all'epoca dei bandi di concorso, si osservano le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; il limite di età, per l'ammissione ai concorsi medesimi è però elevato ad anni 45.
Il personale di cui al primo comma che non presenti domanda di partecipazione ai concorsi predetti o che non sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli stessi sarà mantenuto in servizio con il rapporto a contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, non oltre il 65° anno di età, con l'assegnazione alle qualifiche iniziali delle categorie di cui alla tabella C annessa al decreto medesimo. Il relativo provvedimento ministeriale sarà adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il collocamento nella categoria di concetto, nella categoria d'ordine e in quella subalterna è richiesto, rispettivamente, il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, la licenza elementare.
L'ordine di posizione del personale in ciascuna delle qualifiche iniziali delle categorie a contratto sarà determinato in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, quarto e quinto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Al concorso per l'assunzione nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui all'annessa tabella C, da indirsi ai sensi dei precedenti commi, sono ammessi a partecipare anche gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva degli Uffici medesimi provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
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AGGIORNAMENTO (2a)
La L. 11 febbraio 1970, n. 36 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che ai fini delle promozioni alle qualifiche di segretario, archivista e usciere capo, il servizio prestato per l'espletamento dei compiti o dei servizi indicati nel primo comma dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, è valutato per metà.