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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1969, n. 1164

Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/2021)
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Testo in vigore dal:  11-3-1970 al: 9-8-1982
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea;
Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, recante delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;
Vista la direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 68/193 del 9 aprile 1968, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità stesse n. 93/15 del 17 aprile 1968;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della predetta legge 13 ottobre 1969, n. 740;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


In applicazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 68/193 del 9 aprile 1968, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. 93/15 del 17 aprile 1968, la produzione a scopo di vendita dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, come precisati nell'articolo 2 della direttiva medesima, in appresso denominati "materiali di moltiplicazione" e la vendita di essi a imprenditori vivaistici e ad agricoltori residenti in paesi della Comunità economica europea, sono regolate dalle disposizioni del presente decreto.