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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1969, n. 1164

Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/2021)
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Testo in vigore dal: 11-3-1970
al: 9-8-1982
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
  Vista  la  legge 13 ottobre 1969, n. 740, recante delega al Governo
ad  emanare  provvedimenti  nelle materie previste dai trattati della
Comunita'  economica  europea  (C.E.E.)  e  della  Comunita'  europea
dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;
  Vista  la direttiva del consiglio delle Comunita' europee n. 68/193
del  9  aprile  1968,  pubblicata  nella  "Gazzetta  Ufficiale" delle
Comunita' stesse n. 93/15 del 17 aprile 1968;
  Udito  il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo
3 della predetta legge 13 ottobre 1969, n. 740;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'agricoltura  e le foreste di
concerto  con  i  Ministri  per gli affari esteri, per la grazia e la
giustizia,  per  le  finanze,  per  il  tesoro,  per  l'industria, il
commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  In  applicazione  della  direttiva  del  consiglio  delle Comunita'
europee  n.  68/193  del  9  aprile  1968, pubblicata nella "Gazzetta
Ufficiale"  delle  Comunita'  europee n. 93/15 del 17 aprile 1968, la
produzione  a  scopo  di  vendita  dei  materiali  di moltiplicazione
vegetativa della vite, come precisati nell'articolo 2 della direttiva
medesima,  in appresso denominati "materiali di moltiplicazione" e la
vendita  di essi a imprenditori vivaistici e ad agricoltori residenti
in  paesi  della  Comunita'  economica  europea,  sono regolate dalle
disposizioni del presente decreto.