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LEGGE 22 dicembre 1969, n. 967

Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
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Testo in vigore dal:  14-1-1970 al: 13-1-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'indennità di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 222, è attribuita - a decorrere dal 1 gennaio 1970 - nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge ed è concessa ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia impiegati in servizi di sicurezza pubblica, determinati, in relazione alla loro natura e durata, dal prefetto con proprio decreto.
La spesa per la corresponsione dell'indennità è a carico del Ministero dell'interno ed è contenuta nei limiti dell'importo annuo di lire 10 miliardi.
L'indennità di cui al primo comma non è cumulabile con quella prevista dalla legge 6 marzo 1958, n. 192, eventualmente spettante al personale dell'Arma dei carabinieri.
Ai funzionari di pubblica sicurezza non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai primi tre commi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.