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LEGGE 27 ottobre 1969, n. 810

Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  9-12-1969 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al consorzio autonomo del porto di Genova un contributo per la costruzione di un grande bacino di carenaggio con annesso impianto di degasificazione delle navi.
Il contributo non può superare la misura dell'80 per cento della spesa e comunque l'importo di lire 10 miliardi.
Le modalità di erogazione del contributo previsto dal precedente comma sono fissate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.