stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 ottobre 1969, n. 810

Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 9-12-1969
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici  e' autorizzato a concedere al
consorzio   autonomo  del  porto  di  Genova  un  contributo  per  la
costruzione di un grande bacino di carenaggio con annesso impianto di
degasificazione delle navi.
  Il  contributo  non puo' superare la misura dell'80 per cento della
spesa e comunque l'importo di lire 10 miliardi.
  Le  modalita'  di erogazione del contributo previsto dal precedente
comma sono fissate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di
concerto con quello per il tesoro.