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LEGGE 18 giugno 1969, n. 323

Rilascio del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/2018)
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Testo in vigore dal: 14-9-2018
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Per l'esercizio dello sport del tiro a  volo  e'  in  facolta'  del
questore, ferma restando l'osservanza  delle  disposizioni  contenute
nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e   successive   modificazioni,
rilasciare a chi ne  faccia  richiesta,  qualora  sia  sprovvisto  di
licenza di porto d'armi lunghe da fuoco  concessa  ad  altro  titolo,
apposita licenza che autorizza il porto delle armi  lunghe  da  fuoco
dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa.  Per  il
rilascio di detta licenza non si applicano  le  disposizioni  di  cui
alla legge 2 agosto 1967, n. 799. 
  ((La licenza ha la durata di cinque anni dal giorno del rilascio  e
puo' essere revocata dal questore a norma  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza.)) ((1)) 
  La validita' della licenza e' subordinata al pagamento della  tassa
annuale di concessione governativa di lire 5000. In caso  di  mancato
pagamento si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  10  di
testo unico approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  1
marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 18 giugno 1969 
 
                               SARAGAT 
 
                                              RUMOR - RESTIVO - REALE 
 
Visto, il Guardasigilli: GAVA 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104 ha disposto (con l'art. 12,  comma
1) che "Le disposizioni di cui  all'articolo  unico,  secondo  comma,
della  legge  18  giugno  1969,  n.  323,  nonche'  quelle   di   cui
all'articolo 22, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,  come
modificate dal presente decreto, si applicano  all'atto  del  rinnovo
delle licenze ivi richiamate, rilasciate entro la data di entrata  in
vigore del decreto medesimo".