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LEGGE 18 giugno 1969, n. 323

Rilascio del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/2018)
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Testo in vigore dal:  23-7-1969 al: 13-9-2018
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Per l'esercizio dello sport del tiro a volo è in facoltà del questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa. Per il rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799.
La licenza ha la durata di 6 anni dal giorno del rilascio e può essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
La validità della licenza è subordinata al pagamento della tassa annuale di concessione governativa di lire 5000. In caso di mancato pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 di testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1969

SARAGAT RUMOR - RESTIVO - REALE

Visto, il Guardasigilli: GAVA