LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

note: Entrata in vigore della legge: 11-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 14-9-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 22. 
    (Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione 
all'esercizio venatorio) 
  1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia e' rilasciata in
conformita' alle leggi di pubblica sicurezza. 
  2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha  conseguito
l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito  di  esami  pubblici
dinanzi ad apposita commissione nominata  dalla  regione  in  ciascun
capoluogo di provincia. 
  3. La commissione  di  cui  al  comma  2  e'  composta  da  esperti
qualificati in ciascuna delle materie indicate al  comma  4,  di  cui
almeno un laureato  in  scienze  biologiche  o  in  scienze  naturali
esperto in vertebrati omeotermi. 
  4. Le regioni stabiliscono le modalita' per  lo  svolgimento  degli
esami, che devono in particolare riguardare  nozioni  nelle  seguenti
materie: 
   a) legislazione venatoria; 
   b)  zoologia  applicata  alla  caccia  con   prove   pratiche   di
riconoscimento della specie cacciabili; 
   c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione; 
   d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione
agricola; 
   e) norme di pronto soccorso. 
  5. L'abilitazione e' concessa se il giudizio e' favorevole in tutti
e cinque gli esami elencati al comma 4. 
  6. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge  le   regioni   promuovono   corsi   di   aggiornamento   sulle
caratteristiche innovative della legge stessa. 
  7. L'abilitazione all'esercizio venatorio e' necessaria, oltre  che
per il primo rilascio della  licenza,  anche  per  il  rinnovo  della
stessa in caso di revoca. 
  8. Per sostenere gli esami il  candidato  deve  essere  munito  del
certificato medico di idoneita'. 
  ((9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha  la  durata
di cinque anni e  puo'  essere  rinnovata  su  domanda  del  titolare
corredata di un nuovo certificato medico di  idoneita'  di  data  non
anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.)) ((17)) 
  10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima  licenza  il
cacciatore puo' praticare l'esercizio venatorio solo se  accompagnato
da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da  almeno  tre  anni
che non abbia commesso violazioni alle  norme  della  presente  legge
comportanti la  sospensione  o  la  revoca  della  licenza  ai  sensi
dell'articolo 32. 
  11. Le norme di cui al presente articolo  si  applicano  anche  per
l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco. 
 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104 ha disposto (con l'art. 12,  comma
1) che "Le disposizioni di cui  all'articolo  unico,  secondo  comma,
della  legge  18  giugno  1969,  n.  323,  nonche'  quelle   di   cui
all'articolo 22, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,  come
modificate dal presente decreto, si applicano  all'atto  del  rinnovo
delle licenze ivi richiamate, rilasciate entro la data di entrata  in
vigore del decreto medesimo".