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LEGGE 2 maggio 1969, n. 304

Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  9-7-1969 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il graduato di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:
1) perdita della cittadinanza;
2) assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri;
3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in forza armata diversa da quella di appartenenza o nella guardia di finanza o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero nella forza armata di appartenenza con grado inferiore a quello rivestito;
4) interdizione giudiziale o inabilitazione;
5) irreperibilità accertata;
6) violazione del giuramento o altri motivi disciplinari, previo giudizio della commissione di disciplina;
7) condanna:
a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;
b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del codice penale, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2) e 5) del primo comma dell'articolo 19 del codice penale.
Ferma la disposizione della lettera b) dell'articolo 35 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, la perdita del grado è disposta con determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione stessa nei casi di cui ai numeri 1), 5) e 6), dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai numeri 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi in cui ai numeri 4) e 7).