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LEGGE 2 maggio 1969, n. 304

Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 9-7-1969
al: 8-10-2010
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il    graduato    di   truppa   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica  incorre  nella  perdita  del  grado  per  una delle
seguenti cause:
    1) perdita della cittadinanza;
    2)  assunzione  in  servizio, non autorizzata, in forze armate di
Stati esteri;
    3)  assunzione  in  servizio  con qualsiasi grado in forza armata
diversa  da  quella  di appartenenza o nella guardia di finanza o nel
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di
custodia delle carceri, ovvero nella forza armata di appartenenza con
grado inferiore a quello rivestito;
    4) interdizione giudiziale o inabilitazione;
    5) irreperibilita' accertata;
    6)  violazione del giuramento o altri motivi disciplinari, previo
giudizio della commissione di disciplina;
    7) condanna:
      a)  nei  casi  in  cui,  ai  sensi della legge penale militare,
importi la pena accessoria della rimozione;
      b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di
cui  agli  articoli  396  e 399 del codice penale, quando la condanna
importi  l'interdizione  temporanea  dai  pubblici uffici, ovvero una
delle  altre  pene  accessorie  previste  ai numeri 2) e 5) del primo
comma dell'articolo 19 del codice penale.
  Ferma la disposizione della lettera b) dell'articolo 35 della legge
18  ottobre  1961,  n.  1168,  la  perdita  del grado e' disposta con
determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione
stessa  nei  casi  di  cui  ai  numeri  1),  5)  e  6), dalla data di
assunzione  del  servizio  nei  casi  di  cui ai numeri 2) e 3) e dal
giorno  del  passaggio in giudicato della sentenza nei casi in cui ai
numeri 4) e 7).