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LEGGE 26 febbraio 1969, n. 31

Proroga del termine fissato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311, concernente l'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia nonchè l'applicazione di alcune norme in materia di espropriazione e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355.

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Testo in vigore dal: 12-3-1969
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine di tre anni stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge
29  marzo 1966, n. 128, convertito, con modificazioni, nella legge 26
maggio 1966, n. 311, e' prorogato fino al 31 dicembre 1972.