stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 febbraio 1969, n. 31

Proroga del termine fissato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311, concernente l'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia nonchè l'applicazione di alcune norme in materia di espropriazione e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  12-3-1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine di tre anni stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311, è prorogato fino al 31 dicembre 1972.