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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1967, n. 1490

Istituzione di istituti tecnici industriali.

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Testo in vigore dal: 2-5-1968
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  15  giugno  1931, n. 889, sul riordinamento della
istruzione media tecnica;
  Visto  il  regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
  Visto  il  regio  decreto-legge  21  settembre  1938,  numero 2038,
convertito  nella  legge  2  giugno  1939,  n.  739,  contenente, tra
l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961,
n.  1222,  relativo  agli  orari e ai programmi di insegnamento negli
istituti tecnici;
  Vista  la  legge  22  novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei
servizi  di  vigilanza  contabile  e delle carriere del personale non
insegnante  delle  scuole  e  degli  istituti di istruzione tecnica e
professionale e dei convitti annessi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n.
506,  relativo all'approvazione delle materie e dei gruppi di materie
per gli istituti tecnici industriali;
  Vista  la  legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro,
nuove  norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto
1 ottobre 1964;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal 1 ottobre 1967 sono istituiti i seguenti istituti
tecnici industriali:
     1) Arpino (Frosinone) per la chimica industriale;
     2) Augusta (Siracusa) per l'elettrotecnica e la meccanica;
     3) Bitonto (Bari) per la meccanica;
     4) Carate Brianza (Milano) per le industrie metalmeccaniche;
     5) Casarano (Lecce) per la meccanica;
     6) Cassino (Frosinone) per la meccanica;
     7) Colleferro (Roma) per la chimica industriale;
     8) Desio (Milano) per l'elettrotecnica e la meccanica;
     9) Firenze per la meccanica;
    10) Frascati (Roma) per l'energia nucleare;
    11) Lauria (Potenza) per la meccanica;
    12) Milazzo (Messina) per l'elettrotecnica;
    13) Roma per l'elettrotecnica e la meccanica - IX istituto;
    14) Roma per l'elettrotecnica e la meccanica - X Istituto;
    15) Roma per l'elettrotecnica - XI istituto;
    16) Salerno per la chimica industriale - II Istituto;
    17) S. Giovanni Rotondo (Foggia) per l'elettrotecnica;
    18) Velletri (Roma) per l'elettronica industriale.
  Gli  istituti  predetti, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno
1931,  n.  889,  sono  riconosciuti  come enti dotati di personalita'
giuridica  e  di  autonomia  nel loro funzionamento e sono sottoposti
alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.