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LEGGE 18 marzo 1968, n. 238

Nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1969)
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Testo in vigore dal:  28-3-1968 al: 30-4-1969
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Entro il 31 dicembre 1970, il Governo della Repubblica, sentita la commissione parlamentare di cui all'ultimo comma dell'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, integrata da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, è delegato ad emanare, con decreti aventi forza di legge, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con gli altri Ministri competenti, anche con provvedimenti separati, norme intese a regolare le materie di cui alle lettere a), b), g) ed h) del menzionato articolo secondo i criteri in esso indicati, nonché a riformare gli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le indicazioni del programma di sviluppo economico. Per quanto riguarda le altre lettere del citato articolo 39 e le materie ad esse inerenti, si provvede nei termini, coi finanziamenti e con le modalità previste dalle disposizioni seguenti.