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LEGGE 5 febbraio 1968, n. 82

Concessione di contributi per le opere ospedaliere ed estensione delle norme previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  16-3-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il limite degli impegni a carico del Ministero dei lavori pubblici, per contributi nelle spese previste dai programmi d'interventi per le costruzioni ospedaliere, di cui all'articolo 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, è fissato, per ognuno degli anni finanziari 1967 e 1968, in lire 3 miliardi.
Il finanziamento di cui al precedente comma è in aggiunta ai normali stanziamenti annui previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.
Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, saranno stanziate negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.