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LEGGE 5 febbraio 1968, n. 82

Concessione di contributi per le opere ospedaliere ed estensione delle norme previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 16-3-1968
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il limite degli impegni a carico del Ministero dei lavori pubblici,
per contributi nelle spese previste dai programmi d'interventi per le
costruzioni  ospedaliere, di cui all'articolo 1 della legge 30 maggio
1965,  n.  574,  e'  fissato, per ognuno degli anni finanziari 1967 e
1968, in lire 3 miliardi.
  Il  finanziamento  di  cui  al  precedente  comma e' in aggiunta ai
normali  stanziamenti  annui  previsti  dalla legge 3 agosto 1949, n.
589.
  Le   annualita'   occorrenti   per   il  pagamento  dei  contributi
trentacinquennali  di  cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965,
n.  574,  saranno stanziate negli stati di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici.