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DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1968, n. 79

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 1968, n. 241 (in G.U. 28/03/1968, n.81).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal:  27-2-1968 al: 28-3-1968
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1



Nei comuni delle province di Agrigento, Palermo e Trapani colpiti dai terremoti del gennaio 1968 e che saranno determinati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere:
a) al ripristino di opere di conto dello Stato;
b) al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade provinciali, comunali, anche se non ancora classificate, nonché strade vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrino tra quelli indicati nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;
c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di opere di cui alle lettere a) e b), comunque finanziate in corso di esecuzione al momento dell'evento calamitoso, e limitatamente alla parte di lavori già eseguiti;
d) alla costruzione, a totale carico dello Stato, di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto, di locali da adibire ad attività commerciali, artigiane ed alla costruzione delle relative opere di urbanizzazione;
e) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non classificate;
f) al trasferimento di abitati;
g) al consolidamento di abitati, anche se non compresi nella tabella D) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445;
h) alla spesa occorrente per studi, progettazioni e rilievi necessari per l'attuazione delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del presente decreto;
i) alla spesa per le necessarie espropriazioni.