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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947, n. 649

Emendamenti al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, per il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/09/1950)
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Testo in vigore dal:  10-10-1950
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze ed il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Il 2° comma dell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale del 27 giugno 1946, n. 35, è modificato come appresso:
"Sono inoltre considerati edifici di culto agli effetti sopradetti i campanili, i locali annessi e quelli comunque pertinenti alle chiese sopradette purché adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio, di abitazione degli ecclesiastici addetti al servizio delle chiese stesse.
((Al mobilio relativo sono estese le disposizioni dell'art. 1))
. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicabili anche ai fabbricati destinati ad uso di seminari
((e di istituzioni analoghe di religiosi))
danneggiati o distrutti da fatti bellici
((anche se della Santa Sede))
".