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DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1967, n. 1150

Proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 febbraio 1968, n. 26 (in G.U. 09/02/1968, n.35).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-12-1967 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare la validità delle norme concernenti i termini di scadenza delle agevolazioni fiscali per l'edilizia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per i lavori pubblici; Decreta:

Art. 1


Il termine del 31 dicembre 1967, stabilito dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è prorogato al 31 dicembre 1970.
La costruzione degli edifici sulle aree acquistate con i benefici di cui all'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, deve essere ultimata entro i tre anni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente. L'acquirente delle aree che non esegue la costruzione nel termine del 31 dicembre 1973, come sopra stabilito decade dalle agevolazioni concesse per la registrazione dell'atto di acquisto.