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LEGGE 6 agosto 1967, n. 699

Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-9-1967 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Ente "Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto", di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, assume la denominazione di "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto". Esso è disciplinato dalla presente legge, nonché, per quanto riguarda la sua organizzazione e il suo funzionamento, da apposito statuto da approvarsi con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro.
L'Ente, che è amministrato da un Consiglio di amministrazione, è sottoposto alla tutela e alla vigilanza del Ministero delle finanze, il quale può ordinare ispezioni, accertamenti, controlli e sciogliere il Consiglio di amministrazione per gravi irregolarità o per altre cause che dovessero compromettere il raggiungimento delle finalità dell'Ente.
In caso di scioglimento, il Ministro per le finanze nomina un commissario straordinario, ovvero provvede alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione secondo le norme fissate dallo statuto.