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LEGGE 16 febbraio 1967, n. 14

Conversione, in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/03/1981)
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Testo in vigore dal: 1-5-1981
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1966, n.  1090,
concernente disciplina dei diritti  dovuti  all'ispettorato  generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in  concessione,  con  le
seguenti modificazioni: 
 
  L'articolo  1  e'  soppresso,  e  le  relative  disposizioni   sono
assorbite nel nuovo testo dell'articolo 6. 
 
  L'articolo 2 e sostituito dal seguente: 
  "Per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di  competenza
dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione in materia di veicoli a motore e rimorchi o della loro
guida, di motoscafi e imbarcazioni a motore o della  loro  guida,  di
navi  e  galleggianti  impiegati  per  la  navigazione   interna,   i
richiedenti sono tenuti a corrispondere i diritti  specificati  nelle
tabelle da I a VI annesse  al  presente  decreto,  comprensivi  delle
spese per moduli di domanda e stampati, nonche' di ogni altra spesa e
prestazione relative alle operazioni richieste". 
 
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  "I diritti di cui al precedente articolo 2 unitamente alle  imposte
di bollo inerenti alle domande ed ai  documenti,  sono  pagati  dagli
interessati anticipatamente, mediante versamento  in  conto  corrente
postale. I diritti medesimi affluiscono alle entrate dello Stato, con
imputazione ad apposito capitolo, secondo le  norme  e  le  modalita'
stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e per  l'aviazione
civile, di concerto col Ministro per il tesoro, Le imposte  di  bollo
suddetto sono  mensilmente  accreditate  al  conto  corrente  postale
dell'ufficio bollo straordinario di Roma. (1) 
  Parimenti, mediante  versamento  in  conto  corrente  postale,  per
affluire  alle  entrate  dello  Stato  o   per   essere   accreditati
all'ufficio del bollo come specificato  nel  precedente  comma,  sono
pagati all'Ispettorato generale della  motorizzazione  civile  e  dei
trasporti in concessione, per le operazioni  relative  ai  recipienti
per gas compressi, liquefatti o disciolti di sua competenza  a  norma
dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 settembre 1925 e dell'art.  2
del decreto ministeriale 22 luglio  1930,  i  diritti,  nella  misura
dovuta in applicazione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331
e del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e sono versate le imposte
di bollo inerenti alle domande  ed  ai  documenti.  Sul  detto  conto
corrente  postale,  inoltre,  va  versato  il  deposito  delle  somme
occorrenti per la liquidazione del  trattamento  di  missione  e  del
rimborso spese per le operazioni di cui  al  presente  comma,  quando
sono da effettuare fuori sede. 
  Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione  civile  -  Ispettorato
generale della motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione
e' autorizzato a stipulare con l'Amministrazione delle poste e  delle
telecomunicazioni  apposita  convenzione  per  l'istituzione  ed   il
funzionamento,  nell'ambito   delle   principali   sedi   periferiche
dell'ispettorato, di uffici postali presso  i  quali  possono  essere
effettuati i versamenti previsti dal presente articolo". 
 
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  "Al   personale   dipendente   dall'Ispettorato   generale    della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e' attribuito un
assegno mensile lordo, non pensionabile,  pari  al  prodotto  dell'ex
coefficiente di  stipendio  relativo  alla  qualifica  rivestita  per
l'indice corrispondente, specificato nella  tabella  VII  annessa  al
presente decreto. 
  Al personale dell'Ispettorato in servizio alla data di  entrata  in
vigore del presente  decreto  e',  altresi',  attribuito  un  assegno
personale lordo che, rispetto a quello di cui al precedente comma, e'
del 20 per cento per il direttore generale e  i  direttori  centrali,
del 25 per cento per i funzionari della carriera direttiva tecnica  e
per  le  tre  qualifiche  piu'  elevate  della   carriera   direttiva
amministrativa e del 33 per cento per il rimanente personale. 
  Al personale dell'Ispettorato, a decorrere dal  10  maggio  1966  e
sino alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
attribuiti, in sostituzione dei  diritti,  emolumenti  ed  indennita'
comunque previsti da precedenti disposizioni, gli assegni di  cui  ai
precedenti commi. 
  Al personale non dipendente dall'Ispettorato che esplica i relativi
servizi contabili e di ragioneria e' attribuito, nella misura di  due
terzi, l'assegno mensile previsto dal primo comma. 
  L'assegno mensile previsto  dal  primo  comma  e'  suscettibile,  a
decorrere dal 1 gennaio 1969,  di  aumenti  percentuali  sino  ad  un
massimo del 50 per cento da determinarsi con decreto del Ministro per
i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro  per
il  tesoro,  in  relazione  all'incremento  annuale  degli   introiti
rispetto a quello di sei miliardi e cinquecento milioni preso a  base
per la determinazione della tabella suddetta. A tal fine le  frazioni
di percentuali uguali o superiori a 0,50 si arrotondano all'unita'. 
  L'assegno personale previsto dal secondo comma e' riassorbibile  in
ragione  della  meta'  dell'incremento  dell'assegno   mensile   come
previsto nel precedente comma. 
  Al personale dell'Ispettorato, per l'effettuazione delle operazioni
tecniche di cui al precedente art. 2,  non  spetta  alcun  diritto  o
indennita'. 
  Al personale periferico dell'Ispettorato non spetta il  trattamento
economico di  missione  quando  effettua  fuori  sede  le  operazioni
tecniche  di  cui   al   precedente   articolo   2   o   e'   addetto
all'espletamento delle medesime. 
  I relativi pagamenti, per il periodo  intercorrente  dal  1  maggio
1966  sino  all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  saranno
effettuati  a  valere  sulle  somme  di  pertinenza  della  Cassa  di
colleganza fra gli ingegneri dell'ispettorato, nonche' sugli introiti
del Fondo centrale di previdenza fra  i  dipendenti  dell'Ispettorato
stesso. 
  A partire dal 1 gennaio 1967 il Ministro  per  i  trasporti  e  per
l'aviazione civile in relazione alle  operazioni  espletate  da  ogni
categoria di personale dei singoli uffici periferici, puo'  disporre,
con  proprio  decreto,  sentiti  i  rappresentanti   dei   sindacati,
l'aumento dell'assegno mensile previsto dal primo comma del  presente
articolo sino al 40 per cento e nei limiti di una spesa annua di lire
600 milioni. Detti  limiti  sono  suscettibili,  a  decorrere  dal  1
gennaio 1969, di aumenti percentuali sino ad un massimo  del  50  per
cento da determinarsi nel modo specificato nel quinto comma. 
  L'aumento e' corrisposto mensilmente per il 7  per  cento  del  suo
ammontare; la restante somma e'  corrisposta,  invece,  in  una  sola
volta dopo la fine del semestre e dopo che il Ministero dei trasporti
e dell'aviazione civile - Ispettorato generale  della  motorizzazione
civile e dei trasporti in  concessione,  su  proposta  del  direttore
dell'ufficio, abbia  stabilito  la  somma  da  attribuire  a  ciascun
impiegato in  relazione  alle  prestazioni  effettuate  nel  semestre
stesso e nei limiti  dell'aumento  del  40  per  cento  previsto  per
l'assegno mensile. Tale aumento non  va  considerato  ai  fini  della
determinazione dell'assegno personale di cui al secondo comma". 
 
  L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  "In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di  cui
al precedente art. 3, con decreti del  Ministro  per  il  tesoro,  su
proposta del Ministro per  i  trasporti  e  per  l'aviazione  civile,
saranno disposte assegnazioni di fondi  ad  appositi  capitoli  dello
stato di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dei  trasporti  e
dell'aviazione civile - rubrica "Motorizzazione civile e trasporti in
concessione" - distintamente per ciascuna delle  spese  di  cui  alle
lettere  seguenti  e  con  la  dotazione   rispettiva   riferita   in
percentuale ai detti introiti: 
    a)  fino  al  4  per  cento  -  per  spese  relative   a   misure
previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte  del
personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione dei servizi ad essi demandati  e  per  spese
relative  ad  interventi  previdenziali  in  favore   del   personale
dell'ispettorato, nonche' per interventi assistenziali in favore  del
personale in servizio o  in  quiescenza  o  dei  loro  aventi  causa,
sentite le organizzazioni sindacali; 
    b) fino al 10 per  cento  -  per  la  provvista  e  la  fornitura
gratuita agli interessati di patenti, carte di  circolazione,  moduli
di domande e di versamenti in conto  corrente  postale,  nonche'  per
fabbisogni di stampati, registri, per le spese  relative  alle  gare,
collaudi, magazzinaggio, distribuzione  e  spedizione  dei  materiali
suddetti, per sopperire agli oneri derivanti dalla convenzione di cui
all'ultimo comma del precedente art. 3, e per le  spese  inerenti  ai
corsi di qualificazione di cui al successivo art. 5-bis; e',  invece,
escluso ogni compenso al personale; 
    c) fino al 5 per cento - per  spese  relative  alle  attrezzature
tecniche per i servizi della motorizzazione civile". 
 
  Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti: 
 
                             Art. 5-bis. 
         ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1978, N. 625 
 
                             Art. 5-ter. 
 
  I  ruoli  organici  del  personale  di  concetto  e  del  personale
salariato del Ministero  dei  trasporti  e  dell'aviazione  civile  -
Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei  trasporti  in
concessione, previsti dalle tabelle II  e  V  annesse  alla  legge  1
febbraio 1960, n. 26, sono  rispettivamente  aumentati  di  2  unita'
nella qualifica  di  ispettore  aggiunto  capo,  di  8  unita'  nella
qualifica  di  ispettore  aggiunto  superiore,  di  16  unita'  nella
qualifica di ispettore aggiunto e di 74 unita'  nelle  qualifiche  di
sotto ispettore di prima classe, di sotto ispettore di seconda classe
e di aiuto ispettore, nonche' di 50 unita' nella qualifica di  operai
di prima categoria (specializzati)". 
 
  L'articolo 6 e' sostituto dal seguente: 
  "Sono abrogati l'art. 108 del regio decreto  8  dicembre  1933,  n.
1740 e l'art. 24 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813;  sono
altresi'  abrogati  il  decreto  ministeriale  28  gennaio  1934   di
approvazione  dello  statuto  della  Cassa  di  colleganza  fra   gli
ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, il  decreto  ministeriale  28  maggio  1946
istitutivo del Fondo centrale di previdenza tra  i  dipendenti  dello
stesso Ispettorato, nonche' le  disposizioni  comunque  incompatibili
con il presente decreto. 
  E' istituita una Cassa di previdenza e assistenza tra i  dipendenti
di detto Ispettorato. Con decreto del Presidente della Repubblica  su
proposta del Ministro per i trasporti e  per  l'aviazione  civile  di
concerto con il Ministro per il  tesoro,  sentite  le  organizzazioni
sindacali, sara' approvato lo statuto della  Cassa  e  potra'  essere
autorizzata la devoluzione alla medesima, quale contributo, dei fondi
per le spese di cui alla lettera a) del precedente art. 5. 
  La Cassa di previdenza e' sottoposta al controllo della  Corte  dei
conti a termini della legge 21 marzo 1958, n. 259. 
  Fermo restando quanto disposto dal nono comma dell'articolo  4,  le
disponibilita' esistenti presso la Cassa ed il Fondo di cui al  primo
comma afferenti al periodo  intercorrente  dal  1  maggio  1966  sino
all'entrata in vigore del presente decreto sono devolute allo Stato. 
  Le somme accantonate per la previdenza sino al 30 aprile 1966  sono
devolute alla Cassa di previdenza e assistenza istituita ai sensi del
secondo comma;  le  rimanenti  somme  disponibili  sono  devolute  al
personale secondo le norme gia' in vigore presso la Cassa ed il Fondo
di cui al primo comma. 
  La temporanea amministrazione delle somme  e  delle  disponibilita'
indicate  nel  precedente  comma  resta  affidata  al  Ministero  dei
trasporti  e  dell'aviazione  civile  -  Ispettorato  generale  della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il  quale,  con
le disponibilita' afferenti al periodo 1 maggio 1966 sino all'entrata
in vigore del presente decreto, potra' sopperire, fino a  quando  non
verra' determinata la dotazione dei capitoli di bilancio  specificati
nel precedente articolo 5, alle spese previste dall'articolo  stesso,
aventi carattere di urgenza, salvo successiva sistemazione". 
 
  Alla Tabella  I,  n.  2),  prima  dell'articolo  "85"  e'  aggiunto
l'articolo "80". 
  Il n. 7) e' soppresso. 
  E' aggiunta la seguente nota: 
  "N. B. - Le tariffe di cui ai nn. 4), 5) e 6) non sono  applicabili
qualora si  tratti  di  patente  ad  uso  privato  per  la  guida  di
motoveicoli della categoria A". 
 
  Alla Tabella II e' aggiunta la seguente nota: 
  "N. B. - Le tariffe relative alle operazioni di cui ai nn. 1) e  2)
sono comprensive del rilascio del documento  di  circolazione  e  del
foglio di via, quando necessari". 
 
  Alla Tabella III e' aggiunto il seguente n. 5): 
  "5) Visita e prova di dispositivi per alimentazione di veicoli a 
motore a gas compresso o liquefatto............ 1.000" 
  Nella stessa Tabella la nota e' sostituita dalla seguente: 
  "N. B. - Le operazioni di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) sono  previste
dagli articoli 10, 54, 55, 58, 62, 72, 76 e correlativi articoli  del
decreto Presidente della  Repubblica  30  giugno  1959,  n.  420.  Le
tariffe relative a dette operazioni sono comprensive del rilascio del
documento di circolazione e del  foglio  di  via,  quando  necessari.
L'operazione di cui al n. 5) e' prevista dallo articolo 351 di  detto
decreto". 
 
  Alla Tabella VI, lettera a), nn. 4) e 5) sono  aggiunte  le  parole
"(articolo 1)". 
  E' aggiunta la seguente nota: 
  "N. B. - Le tariffe relative alle operazioni di cui ai nn. 1),  2),
3), 4) e 5) sono  comprensive  del  rilascio  dei  documenti  per  la
navigazione, quando necessari. 
  La tariffa relativa all'operazione di cui al n. 1)  e'  comprensiva
di quella per l'operazione di cui al n. 3)". (1) ((2)) 
 
  La Tabella VII e' sostituita dalla seguente: TABELLA VII 
                               INDICE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 16 febbraio 1967 
 
                               SARAGAT 
                                            MORO - SCALFARO - COLOMBO 
 
                                             Visto, il Guardasigilli: 
REALE 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 18 ottobre 1978, n. 625 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, commi 1 e 2) che "I diritti di cui alla tabella  2
allegata  alla  presente  legge   sono   pagati   dagli   interessati
anticipatamente, mediante versamento in  conto  corrente  postale.  I
diritti  medesimi  affluiscono  alle   entrate   dello   Stato,   con
imputazione ad apposito capitolo, secondo le  norme  e  le  modalita'
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con  il
Ministro del tesoro. Le imposte di bollo inerenti alle domande  e  ai
documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella 2  allegata
alla presente legge sono  pagate  dagli  interessati  anticipatamente
mediante versamento sul conto corrente  postale  vincolato  intestato
alla Direzione generale della motorizzazione civile e  dei  trasporti
in concessione per  il  successivo  accreditamento  mensile,  tramite
unico postagiro, a favore dell'ufficio del registro bollo di Roma." 
  - (con l'art. 7, comma 3) che "Le disposizioni dei  due  precedenti
commi sostituiscono quelle stabilite nel primo comma dell'articolo  3
sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, numero  14,  che  ha
convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21  dicembre
1966, n. 1090". 
  - (con l'art.6, comma 1) che "Le tabelle I, II, III,  IV,  V  e  VI
allegate alla legge 16 febbraio 1967, n. 14,  che  ha  convertito  in
legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090,
sono sostituite dalla tabella 2 allegata alla presente legge". 
  Si riporta di seguito la suddetta Tabella 2: 
 
TABELLA 2 
 
           TARIFFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE 
    
         Tipo operazione                        Tariffa

    1)  Esame per la patente o per il CAP (articoli 80, 85,   |
        86 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica   |
        15 giugno 1959, n. 393)                               > 5.000
        Esame di idoneita per insegnanti o istruttori scuo-   |
        la guida (articolo 84).                               |

    2)  Sostituzione patente guida militare o estera (arti-   |
        coli  94  e 98), rilascio CAP senza esame, conferma   |
        validita  patente  guida  qualora sia richiesta una   |
        valutazione  tecnica da parte della Direzione gene-   > 2.000
        rale   della  motorizzazione civile e dei trasporti   |
        in concessione.                                       |
        Duplicati,  certificazione,  eccetera,  inerenti ai   |
        veicoli o ai conducenti.                              |

    3)  Visite  e prove (compreso il rilascio del documento   |
        di circolazione e del foglio di via quando necessa-   |
        rio, articoli 54, 55, 56, 62, 72, 74 e 76; articolo   > 2.500
        351 n. 5 del decreto del Presidente della Repubbli-   |
        ca 30 giugno 1959, n. 420).                           |

    4)  Visite e prove speciali di ciclomotori e altri vei-   |
        coli costruiti in unico esemplare, di veicoli ecce-   |
        zionali  o  che  abbiano altre caratteristiche cos-   |
        truttive  eccezionali,  di veicoli cisterna adibiti   |
        al trasporto di merci pericolose e di materiali ra-  > 10.000
        dioattivi compreso il rilascio della documentazione   |
        eccezionale  e  del foglio di via quando necessario   |
        (articoli  10, 54, 55, 58, 62, 72, 76 e correlativi   |
        articoli del decreto del Presidente della Repubbli-   |
        ca 30 giugno 1959, n. 420).                           |
    5)  Omologazioni autoveicoli, trattrici agricole, moto-   |
        veicoli,  ciclomotori,  rimorchi  ed altre macchine   |
        agricole;  approvazione autobus con carrozzeria di-   |
        versa  da  quella di tipo omologato, nuove omologa-  > 50.000
        zioni a seguito modifica delle caratteristi che es-   |
        senziali di veicoli gia omologati (articoli 53 e 72   |
        e  correlativi  articoli del decreto del Presidente   |
        della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420).             |

    6)  Omologazioni parziali, approvazione ed omologazione   |
        dispositivi  (articoli 53, 72, 78 e correlativi ar-  > 20.000
        ticoli  del decreto del Presidente della Repubblica   |
        30 giugno 1959, n. 420).                              |

    7)  Esami  per  il conseguimento della patente di guida   |
        ad  uso privato per motoscafi ed imbarcazioni a mo-   |
        tore  (articoli  16  e 22 del regio decreto-legge 9   |
        maggio  1932,  n.  813); esami per il conseguimento   |
        dei  titoli  professionali  della  navigazione  in-  > 5.000
        terna  e  corrispondenti  qualifiche di autorizzato   |
        (articolo 134 del codice della navigazione; artico-   |
        li  da  49 a 58 e 61 del regolamento di navigazione   |
        interna e decreto ministeriale 16 febbraio 1971).     |

    8)  Accertamento  idoneita  tecnica di imprese costrut-   |
        trici  di navi e galleggianti (articolo 232 del co-   > 5.000
        dice  della  navigazione e articolo 144 del regola-   |
        mento di navigazione interna).                        |

    9)  Controllo  tecnico delle navi e dei galleggianti in   |
        costruzione (articolo 235 del codice di navigazione   > 5.000
        e  articolo  147 del regolamento di navigazione in-   |
        terna).                                               |

    10) Visite e prove di motoscafi e imbarcazioni a motore   |
        (articoli  3  e 12 del regio decreto-legge 9 maggio   |
        1932,  n. 813) di navi e galleggianti (articoli 165  > 10.000
        e  166 del codice della navigazione e articoli  72,   |
        75,  76  e 77 del regolamento di navigazione inter-   |
        na).                                                  |

    11) Stazzatura di navi e galleggianti (articolo 136 del   |
        codice  della navigazione); stazzatura di motoscafi   > 5.000
        e di imbarcazioni a motore.                           |

    12) Verifica di motori (articoli 3, 4, 5 e 12 del regio   > 5.000
        decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813).                 |

    13) Rilascio  o  rinnovo  di documenti necessari per la   |
        navigazione (articolo 149 e da 152 a 154 del codice   |
        della navigazione e articoli 70 e 74 del regolamen-   |
        to  per la navigazione interna; articolo 11 del re-   > 2.000
        gio  decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813); rilascio   |
        di estratto matricolare o copia di documento; rila-   |
        scio di duplicati.                                    |

    14) Trascrizioni  nei registri delle navi e dei galleg-   |
        gianti  in  costruzione  di atti relativi alla pro-   |
        prieta  e  di altri atti e domande per le quali oc-   |
        corre la trascrizione (articolo 242 del codice del-   |
        la  navigazione); trascrizioni nei registri di atti   > 2.000
        relativi  alla proprieta di navi, galleggianti, mo-   |
        toscafi  e imbarcazioni a motore, e di altri atti e   |
        domande  per i quali occorre la trascrizione (arti-   |
        colo  250 del codice della navigazione); iscrizioni   |
        e cancellazioni di ipoteche.                          |
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L.  18  ottobre  1978,  n.  625,  come  modificata  dal  Decreto
Ministeriale 19 dicembre 1980 (in G.U. 21/03/1981 n. 80), ha disposto
(con l'art. 6, comma 1) che "Le tabelle  I,  II,  III,  IV,  V  e  VI
allegate alla legge 16 febbraio 1967, n. 14,  che  ha  convertito  in
legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090,
sono sostituite dalla tabella 2 allegata alla presente legge". 
  Si riporta di seguito la suddetta Tabella 2: 
 
TABELLA 2 
 
       TARIFFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico