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LEGGE 16 febbraio 1967, n. 14

Conversione, in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/03/1981)
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Testo in vigore dal: 19-2-1967
al: 3-11-1978
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090,
concernente  disciplina  dei  diritti dovuti all'ispettorato generale
della  motorizzazione  civile  e dei trasporti in concessione, con le
seguenti modificazioni:

  L'articolo   1  e'  soppresso,  e  le  relative  disposizioni  sono
assorbite nel nuovo testo dell'articolo 6.

  L'articolo 2 e sostituito dal seguente:
  "Per  le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza
dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione in materia di veicoli a motore e rimorchi o della loro
guida,  di  motoscafi  e imbarcazioni a motore o della loro guida, di
navi   e   galleggianti  impiegati  per  la  navigazione  interna,  i
richiedenti  sono  tenuti a corrispondere i diritti specificati nelle
tabelle  da  I  a  VI  annesse al presente decreto, comprensivi delle
spese per moduli di domanda e stampati, nonche' di ogni altra spesa e
prestazione relative alle operazioni richieste".

  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "I  diritti di cui al precedente articolo 2 unitamente alle imposte
di  bollo  inerenti  alle  domande ed ai documenti, sono pagati dagli
interessati  anticipatamente,  mediante  versamento in conto corrente
postale. I diritti medesimi affluiscono alle entrate dello Stato, con
imputazione  ad  apposito  capitolo,  secondo le norme e le modalita'
stabilite  con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione
civile,  di  concerto col Ministro per il tesoro, Le imposte di bollo
suddetto  sono  mensilmente  accreditate  al  conto  corrente postale
dell'ufficio bollo straordinario di Roma.
  Parimenti,  mediante  versamento  in  conto  corrente  postale, per
affluire   alle   entrate   dello  Stato  o  per  essere  accreditati
all'ufficio  del  bollo  come  specificato nel precedente comma, sono
pagati  all'Ispettorato  generale  della  motorizzazione civile e dei
trasporti  in  concessione,  per le operazioni relative ai recipienti
per  gas  compressi, liquefatti o disciolti di sua competenza a norma
dell'art.  2 del decreto ministeriale 12 settembre 1925 e dell'art. 2
del  decreto  ministeriale  22  luglio  1930, i diritti, nella misura
dovuta in applicazione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331
e del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e sono versate le imposte
di  bollo  inerenti  alle  domande  ed  ai documenti. Sul detto conto
corrente  postale,  inoltre,  va  versato  il  deposito  delle  somme
occorrenti  per  la  liquidazione  del  trattamento di missione e del
rimborso  spese  per  le  operazioni di cui al presente comma, quando
sono da effettuare fuori sede.
  Il  Ministero  dei  trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato
generale  della  motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
e'  autorizzato a stipulare con l'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni   apposita  convenzione  per  l'istituzione  ed  il
funzionamento,   nell'ambito   delle   principali   sedi  periferiche
dell'ispettorato,  di  uffici  postali  presso i quali possono essere
effettuati i versamenti previsti dal presente articolo".

  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "Al    personale   dipendente   dall'Ispettorato   generale   della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e' attribuito un
assegno  mensile  lordo,  non  pensionabile, pari al prodotto dell'ex
coefficiente  di  stipendio  relativo  alla  qualifica  rivestita per
l'indice  corrispondente,  specificato  nella  tabella VII annessa al
presente decreto.
  Al  personale  dell'Ispettorato in servizio alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  e',  altresi',  attribuito un assegno
personale lordo che, rispetto a quello di cui al precedente comma, e'
del  20  per  cento per il direttore generale e i direttori centrali,
del  25 per cento per i funzionari della carriera direttiva tecnica e
per   le   tre  qualifiche  piu'  elevate  della  carriera  direttiva
amministrativa e del 33 per cento per il rimanente personale.
  Al  personale  dell'Ispettorato,  a  decorrere dal 10 maggio 1966 e
sino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, sono
attribuiti,  in  sostituzione  dei  diritti, emolumenti ed indennita'
comunque  previsti  da precedenti disposizioni, gli assegni di cui ai
precedenti commi.
  Al personale non dipendente dall'Ispettorato che esplica i relativi
servizi  contabili e di ragioneria e' attribuito, nella misura di due
terzi, l'assegno mensile previsto dal primo comma.
  L'assegno  mensile  previsto  dal  primo  comma  e' suscettibile, a
decorrere  dal  1  gennaio  1969,  di  aumenti percentuali sino ad un
massimo del 50 per cento da determinarsi con decreto del Ministro per
i  trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per
il   tesoro,  in  relazione  all'incremento  annuale  degli  introiti
rispetto  a quello di sei miliardi e cinquecento milioni preso a base
per  la determinazione della tabella suddetta. A tal fine le frazioni
di percentuali uguali o superiori a 0,50 si arrotondano all'unita'.
  L'assegno  personale previsto dal secondo comma e' riassorbibile in
ragione   della   meta'  dell'incremento  dell'assegno  mensile  come
previsto nel precedente comma.
  Al personale dell'Ispettorato, per l'effettuazione delle operazioni
tecniche  di  cui  al  precedente  art. 2, non spetta alcun diritto o
indennita'.
  Al  personale periferico dell'Ispettorato non spetta il trattamento
economico  di  missione  quando  effettua  fuori  sede  le operazioni
tecniche   di   cui   al   precedente   articolo   2   o  e'  addetto
all'espletamento delle medesime.
  I  relativi  pagamenti,  per  il periodo intercorrente dal 1 maggio
1966  sino  all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  saranno
effettuati  a  valere  sulle  somme  di  pertinenza  della  Cassa  di
colleganza fra gli ingegneri dell'ispettorato, nonche' sugli introiti
del  Fondo  centrale  di previdenza fra i dipendenti dell'Ispettorato
stesso.
  A  partire  dal  1  gennaio  1967 il Ministro per i trasporti e per
l'aviazione  civile  in  relazione  alle operazioni espletate da ogni
categoria  di personale dei singoli uffici periferici, puo' disporre,
con   proprio   decreto,  sentiti  i  rappresentanti  dei  sindacati,
l'aumento  dell'assegno mensile previsto dal primo comma del presente
articolo sino al 40 per cento e nei limiti di una spesa annua di lire
600  milioni.  Detti  limiti  sono  suscettibili,  a  decorrere dal 1
gennaio  1969,  di  aumenti percentuali sino ad un massimo del 50 per
cento da determinarsi nel modo specificato nel quinto comma.
  L'aumento  e'  corrisposto  mensilmente  per il 7 per cento del suo
ammontare;  la  restante  somma  e'  corrisposta, invece, in una sola
volta dopo la fine del semestre e dopo che il Ministero dei trasporti
e  dell'aviazione  civile - Ispettorato generale della motorizzazione
civile  e  dei  trasporti  in  concessione, su proposta del direttore
dell'ufficio,  abbia  stabilito  la  somma  da  attribuire  a ciascun
impiegato  in  relazione  alle  prestazioni  effettuate  nel semestre
stesso  e  nei  limiti  dell'aumento  del  40  per cento previsto per
l'assegno  mensile.  Tale  aumento  non  va considerato ai fini della
determinazione dell'assegno personale di cui al secondo comma".

  L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  "In  relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui
al  precedente  art.  3,  con  decreti del Ministro per il tesoro, su
proposta  del  Ministro  per  i  trasporti  e per l'aviazione civile,
saranno  disposte  assegnazioni  di  fondi ad appositi capitoli dello
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dei  trasporti e
dell'aviazione civile - rubrica "Motorizzazione civile e trasporti in
concessione"  -  distintamente  per  ciascuna delle spese di cui alle
lettere   seguenti   e   con  la  dotazione  rispettiva  riferita  in
percentuale ai detti introiti:
    a)   fino   al  4  per  cento  -  per  spese  relative  a  misure
previdenziali  contro i rischi connessi all'espletamento da parte del
personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei
trasporti  in  concessione  dei servizi ad essi demandati e per spese
relative   ad   interventi  previdenziali  in  favore  del  personale
dell'ispettorato,  nonche' per interventi assistenziali in favore del
personale  in  servizio  o  in  quiescenza  o  dei loro aventi causa,
sentite le organizzazioni sindacali;
    b) fino al 7 per cento - per la provvista e la fornitura gratuita
agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande
e  di versamenti in conto corrente postale, nonche' per fabbisogni di
stampati,  registri,  per  le  spese  relative  alle  gare, collaudi,
magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti, per
sopperire  agli  oneri  derivanti dalla convenzione di cui all'ultimo
comma  del  precedente  art.  3,  e per le spese inerenti ai corsi di
qualificazione  di  cui al successivo art. 5-bis; e', invece, escluso
ogni compenso al personale;
    c)  fino  al  3  per cento - per spese relative alle attrezzature
tecniche per i servizi della motorizzazione civile".

  Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

                            "Art. 5-bis.

  Sono  effettuati  esclusivamente  dagli ingegneri dello Ispettorato
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:
    1)  gli esami per la patente di guida ad uso pubblico dei veicoli
a  motore,  gli  esami  per  la  patente  di guida ad uso privato dei
veicoli  a  motore  delle  categorie  D  ed  E, nonche' gli esami dei
mutilati e minorati fisici;
    2)  gli  esami di idoneita' per insegnanti o istruttori di scuole
guida;
    3)  le  visite  e prove degli autobus e dei complessi di veicoli,
nonche'  di  veicoli  a  motore  di  peso  complessivo a pieno carico
superiore a 3.500 chilogrammi;
    4)  le operazioni tecniche previste dalle tabelle III, IV, V e VI
lettera B) annesse al presente decreto.
    Possono  essere effettuati da funzionari della carriera direttiva
amministrativa  dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile
e  dei  trasporti in concessione all'uopo abilitati dopo aver seguito
con   esito   favorevole  appositi  corsi  di  qualificazione  svolti
dall'Ispettorato medesimo:
    1)  gli  esami  per  la  patente  di  guida  ad  uso  privato per
autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B e C, esclusi gli esami
dei mutilati e minorati fisici;
    2)  gli  esami  per  la  patente  di guida per macchine agricole,
carrelli e macchine operatrici.
    Possono   essere  effettuati  da  funzionari  della  carriera  di
concetto  dell'Ispettorato  muniti  di  titolo  di  studio  di perito
industriale  o  geometra  o  del  diploma di maturita' scientifica ed
all'uopo abilitati come previsto dal precedente comma:
    1)  gli  esami  per  la  patente  di  guida  ad  uso  private per
autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B e C, esclusi gli esami
dei mutilati e minorati fisici;
    2)  gli  esami  per  la  patente  di guida per macchine agricole,
carrelli e macchine operatrici;
    3)  le  visite  e  prove  di veicoli a motore e rimorchi, esclusi
quelli   di  peso  complessivo  a  pieno  carico  superiore  a  3.500
chilogrammi, gli autobus e i complessi di veicoli;
    4) l'accertamento attrezzature per trasporto persone su autocarri
e macchine agricole;
    5) la visita e prova di motoscafi e di imbarcazioni a motore e la
verifica di motori;
    6) la stazzatura di motoscafi e di imbarcazioni a motore;
    7) l'esame per la patente di guida ad uso privato per motoscafi e
imbarcazioni a motore.
    Possono essere effettuati da impiegati della carriera di concetto
muniti di titolo di studio diverso da quelli previsti dal terzo comma
e da impiegati della carriera esecutiva dell'Ispettorato, in servizio
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, all'uopo
abilitati come previsto dal secondo comma:
    1)  gli  esami  per  la  patente  di  guida  ad  uso  privato per
autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B e C, esclusi gli esami
dei mutilati e minorati fisici;
    2)  gli  esami  per  la  patente  di guida per macchine agricole,
carrelli e macchine operatrici.
    Con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
saranno  stabilite le norme e le modalita' per l'ammissione ai corsi,
per    lo    svolgimento    dei   medesimi   per   il   conseguimento
dell'abilitazione.

                             Art. 5-ter.

  I  ruoli  organici  del  personale  di  concetto  e  del  personale
salariato  del  Ministero  dei  trasporti  e  dell'aviazione civile -
Ispettorato  generale  della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione,  previsti  dalle  tabelle  II  e  V annesse alla legge 1
febbraio  1960,  n.  26,  sono  rispettivamente aumentati di 2 unita'
nella  qualifica  di  ispettore  aggiunto  capo,  di  8  unita' nella
qualifica  di  ispettore  aggiunto  superiore,  di  16  unita'  nella
qualifica  di  ispettore  aggiunto e di 74 unita' nelle qualifiche di
sotto ispettore di prima classe, di sotto ispettore di seconda classe
e  di aiuto ispettore, nonche' di 50 unita' nella qualifica di operai
di prima categoria (specializzati)".

  L'articolo 6 e' sostituto dal seguente:
  "Sono  abrogati  l'art.  108  del regio decreto 8 dicembre 1933, n.
1740  e l'art. 24 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813; sono
altresi'   abrogati  il  decreto  ministeriale  28  gennaio  1934  di
approvazione   dello  statuto  della  Cassa  di  colleganza  fra  gli
ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei
trasporti  in  concessione,  il  decreto  ministeriale 28 maggio 1946
istitutivo  del  Fondo  centrale di previdenza tra i dipendenti dello
stesso  Ispettorato,  nonche'  le disposizioni comunque incompatibili
con il presente decreto.
  E'  istituita una Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti
di  detto Ispettorato. Con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta  del  Ministro  per  i trasporti e per l'aviazione civile di
concerto  con  il  Ministro  per il tesoro, sentite le organizzazioni
sindacali,  sara'  approvato  lo  statuto della Cassa e potra' essere
autorizzata la devoluzione alla medesima, quale contributo, dei fondi
per le spese di cui alla lettera a) del precedente art. 5.
  La  Cassa  di previdenza e' sottoposta al controllo della Corte dei
conti a termini della legge 21 marzo 1958, n. 259.
  Fermo  restando  quanto disposto dal nono comma dell'articolo 4, le
disponibilita'  esistenti presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo
comma  afferenti  al  periodo  intercorrente  dal  1 maggio 1966 sino
all'entrata in vigore del presente decreto sono devolute allo Stato.
  Le  somme accantonate per la previdenza sino al 30 aprile 1966 sono
devolute alla Cassa di previdenza e assistenza istituita ai sensi del
secondo  comma;  le  rimanenti  somme  disponibili  sono  devolute al
personale secondo le norme gia' in vigore presso la Cassa ed il Fondo
di cui al primo comma.
  La  temporanea  amministrazione  delle somme e delle disponibilita'
indicate  nel  precedente  comma  resta  affidata  al  Ministero  dei
trasporti  e  dell'aviazione  civile  -  Ispettorato  generale  della
motorizzazione  civile  e dei trasporti in concessione, il quale, con
le disponibilita' afferenti al periodo 1 maggio 1966 sino all'entrata
in  vigore  del presente decreto, potra' sopperire, fino a quando non
verra'  determinata la dotazione dei capitoli di bilancio specificati
nel  precedente articolo 5, alle spese previste dall'articolo stesso,
aventi carattere di urgenza, salvo successiva sistemazione".

  Alla  Tabella  I,  n.  2),  prima  dell'articolo  "85"  e' aggiunto
l'articolo "80".
  Il n. 7) e' soppresso.
  E' aggiunta la seguente nota:
  "N.  B. - Le tariffe di cui ai nn. 4), 5) e 6) non sono applicabili
qualora  si  tratti  di  patente  ad  uso  privato  per  la  guida di
motoveicoli della categoria A".

  Alla Tabella II e' aggiunta la seguente nota:
  "N.  B. - Le tariffe relative alle operazioni di cui ai nn. 1) e 2)
sono  comprensive  del  rilascio  del documento di circolazione e del
foglio di via, quando necessari".

  Alla Tabella III e' aggiunto il seguente n. 5):
  "5)  Visita  e  prova di dispositivi per alimentazione di veicoli a
motore a gas compresso o liquefatto............ 1.000"
  Nella stessa Tabella la nota e' sostituita dalla seguente:
  "N.  B. - Le operazioni di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) sono previste
dagli  articoli 10, 54, 55, 58, 62, 72, 76 e correlativi articoli del
decreto  Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1959,  n. 420. Le
tariffe relative a dette operazioni sono comprensive del rilascio del
documento  di  circolazione  e  del  foglio di via, quando necessari.
L'operazione  di cui al n. 5) e' prevista dallo articolo 351 di detto
decreto".

  Alla  Tabella  VI,  lettera a), nn. 4) e 5) sono aggiunte le parole
"(articolo 1)".
  E' aggiunta la seguente nota:
  "N.  B. - Le tariffe relative alle operazioni di cui ai nn. 1), 2),
3),  4)  e  5)  sono  comprensive  del  rilascio dei documenti per la
navigazione, quando necessari.
  La  tariffa  relativa all'operazione di cui al n. 1) e' comprensiva
di quella per l'operazione di cui al n. 3)".

  La Tabella VII e' sostituita dalla seguente: TABELLA VII
                               INDICE

  ---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----


  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 febbraio 1967

                               SARAGAT
                                            MORO - SCALFARO - COLOMBO

                                            Visto,  il Guardasigilli:
REALE