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LEGGE 18 ottobre 1978, n. 625

Provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; adeguamento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione e modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal:  31-12-1986

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



I ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - sono sostituiti da quelli stabiliti nella tabella 1 allegata alla presente legge.
I posti recati in aumento nei ruoli di cui alla tabella prevista nel primo comma riassorbono i posti in soprannumero esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quelli delle qualifiche ad esaurimento delle carriere direttive per i quali continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.
Nei ruoli del personale della carriera direttiva amministrativa, della carriera di concetto, della carriera esecutiva nonché in quella del personale ausiliario, deve essere lasciato scoperto un numero complessivo di posti pari a quello degli impiegati di corrispondente carriera appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, e destinati a prestare servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. A tali effetti il ruolo ad esaurimento degli agenti tecnici è considerato corrispondente a quello del personale ausiliario.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 1 DICEMBRE 1986, N. 870))

In tutti i ruoli di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, deve inoltre essere lasciato scoperto un numero complessivo di posti pari a quelli del personale non di ruolo di corrispondente categoria in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono inquadrati nei ruoli di carriera corrispondente previsti dalla tabella I allegata alla presente legge, con le modalità indicate nell'articolo 200, ultimo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il primo inquadramento nel ruolo di meccanografia viene disposto, a domanda degli interessati, per il personale che risulti adibito da almeno un anno, alla data di entrata in vigore della presente legge, a servizi di meccanografia, nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza. Successivamente, l'accesso al ruolo di meccanografia è riservato al personale della carriera esecutiva che risulti abilitato, dopo apposito corso, alla mansione di meccanografo.
A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge i ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non subiscono decurtazioni per effetto delle norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.