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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1966, n. 1037

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, per quanto concerne il funzionamento della scuola media annessa agli Istituti e Scuole d'arte ed al Conservatori di musica.

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Testo in vigore dal: 22-12-1966
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963,
n. 2063;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  La  tabella  annessa  all'articolo unico del decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, e' modificata come segue:

    5 - Applicazioni tecniche.
      b)  Nelle  Scuole  medie  funzionanti  presso gli Istituti e le
Scuole  d'arte  non  si istituisce cattedra; l'insegnamento si svolge
presso  l'Istituto  o  Scuola  cui  e'  annessa la Scuola media ed e'
affidato al professore di plastica dell'Istituto o Scuola d'arte.
  Qualora  risultino ore eccedenti l'orario d'obbligo, dette ore sono
affidate per incarico allo stesso o ad altro professore di plastica.
      c)  Nelle  Scuole  medie  funzionanti  presso i Conservatori di
musica  non  si  istituisce  la  cattedra in quanto l'insegnamento e'
affidato al professore dello strumento del Conservatorio e gli alunni
sono  inseriti  nella  Scuola  tenuta  dal  detto  professore fino al
raggiungimento  del  numero  massimo di allievi previsto dall'art. 15
del  regio  decreto 11 dicembre 1930, n. 1945: quando tale numero sia
superato,  l'insegnamento viene affidato per incarico per ogni gruppo
di 10 alunni o frazione di 10, eccedenti il numero massimo anzidetto.

    6 - Educazione artistica.
      b)  Nelle  Scuole  medie  funzionanti  presso gli Istituti e le
Scuole  d'arte  non  si istituisce cattedra; l'insegnamento si svolge
presso  l'Istituto  e  Scuola  cui  e'  annessa la Scuola media ed e'
affidato  al professore di disegno dal vero o di disegno geometrico e
architettonico dell'Istituto o Scuola d'arte.
  Qualora  risultino ore eccedenti l'orario d'obbligo, dette ore sono
affidate  per  incarico  agli stessi o ad altri professori di disegno
dal vero o di disegno geometrico e architettonico.

    7 - Educazione musicale.
      b)  Nelle  Scuole  medie  funzionanti  presso i Conservatori di
musica  non  si  istituisce  la  cattedra in quanto l'insegnamento e'
affidato al professore di teoria e solfeggio e dettato musicale e gli
alunni  sono  inseriti  nel corso tenuto dal detto professore fino al
raggiungimento  del  numero  di  allievi  previsto  dall'art.  15 del
decreto  11  dicembre  1930,  n. 1945; quando tale numero e' superato
l'insegnamento  viene  affidato  per  incarico, per ogni gruppo di 30
alunni o frazione di 30 eccedente il numero anzidetto.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 5 aprile 1966

                               SARAGAT

                                                 MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1966
  Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 75. - VILLA