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REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1945

Norme per l'ordinamento dell'istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi di esame. (030U1945)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/1994)
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Testo in vigore dal:  31-3-1931

Art. 15



Il numero massimo degli allievi per ciascuna scuola è di dieci; per il corso di solfeggio e per i corsi complementari a lezione collettiva è di trenta; per i corsi complementari a lezione individuale è di venti.

Il numero di ore settimanali obbligatorie per gli insegnanti delle varie scuole e per quelli dei corsi principali e complementari è di dodici, tranne che:

a) per gli insegnanti di contrabasso e di strumenti a fiato e di storia della musica, il cui obbligo d'orario è limitato a nove ore settimanali;

b) per l'insegnante d'arte scenica e di letteratura poetica e drammatica il cui obbligo d'orario è limitato a otto ore settimanali.

L'insegnante di viola impartisce nella sua scuola otto ore settimanali di lezione; ma ha l'obbligo di altre quattro ore d'insegnamento di viola agli allievi della scuola di violino.