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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1963, n. 2063

Materie e gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonchè le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/10/1982)
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Testo in vigore dal:  7-2-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito

il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

È approvata la tabella allegata al presente decreto, vista e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro nella quale sono, per la scuola media statale:
a) indicate le materie o gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento;
b) stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre, nonché precisati gli obblighi d'insegnamento;
c) determinate le condizioni per l'istituzione dei posti di ruolo del personale di segreteria ed ausiliario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1963

SEGNI LEONE - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1964

Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 122. - DI PRETORO