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DECRETO-LEGGE 9 novembre 1966, n. 913

Modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonchè dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1140 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  10-11-1966 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una Imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sul prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 189, recante modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la difesa, per la grazia e la giustizia, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante è aumentata da lire 10.685 a lire 11.990 per quintale.
L'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, per il prodotto denominato "jet fuel JP4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 1.068,50 a lire 1.199 per quintale relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione è aumentata da lire 4.350 a lire 4.890 per quintale.