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LEGGE 14 maggio 1966, n. 359

Norme interpretative della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione del personale ausiliario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge stessa.

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Testo in vigore dal: 25-6-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   servizio   prestato  dal  personale  ausiliario  dei  Convitti
nazionali  e degli Educandati femminili statali presso detti istituti
e'  valido, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per
intero    agli    effetti   economici   e   di   carriera   ai   fini
dell'inquadramento  in ruolo disposto in applicazione dell'articolo 4
della  legge  28 luglio 1961, n. 831, e del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, n. 994.
  Il  requisito  del  lodevole  servizio  previsto  dall'ultimo comma
dell'articolo  4  della  legge 28 luglio 1961, n. 831, e' considerato
valido  anche  se  il  servizio medesimo e' prestato per due anni non
continuativi.