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LEGGE 14 maggio 1966, n. 359

Norme interpretative della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione del personale ausiliario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge stessa.

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Testo in vigore dal:  25-6-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il servizio prestato dal personale ausiliario dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili statali presso detti istituti è valido, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per intero agli effetti economici e di carriera ai fini dell'inquadramento in ruolo disposto in applicazione dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, n. 994.
Il requisito del lodevole servizio previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è considerato valido anche se il servizio medesimo è prestato per due anni non continuativi.