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LEGGE 28 luglio 1961, n. 831

Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1972)
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Testo in vigore dal:  14-9-1961

Art. 4


L'attuale organico del personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale è scisso, a decorrere dal 1 ottobre 1961, in due organici distinti, relativi l'uno al personale non insegnante in servizio negli istituti di istruzione classica scientifica e magistrale e l'altro a quello in servizio nelle scuole di istruzione media. La iscrizione nei ruoli dei due nuovi organici avrà luogo nello stesso ordine con cui gli interessati figurano iscritti nei ruoli dell'organico soppresso.
Il numero dei posti del personale ausiliario degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, viene elevato di 650 posti nelle qualifiche di bidello e primo bidello e di 50 posti nella qualifica di bidello capo, riservati ai convitti nazionali e agli educandati femminili statali.
Con apposito regolamento saranno definite le mansioni del personale ausiliario dei convitti nazionali e degli educandati femminili statali, nonché le norme transitorie per l'inquadramento del personale stesso che vi presti alla data di entrata in vigore della presente legge lodevole servizio da almeno due anni.