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LEGGE 20 maggio 1966, n. 335

Indennità da corrispondere al personale delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria durante il periodo degli esami di ammissione, promozione e idoneità e ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici, nelle scuole magistrali, e di diploma nei conservatori di musica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-6-1966 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il compenso giornaliero previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1959, n. 30, per i componenti, le commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica è elevato da lire 400 a lire 700.