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LEGGE 20 maggio 1966, n. 335

Indennità da corrispondere al personale delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria durante il periodo degli esami di ammissione, promozione e idoneità e ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici, nelle scuole magistrali, e di diploma nei conservatori di musica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-6-1966
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  compenso  giornaliero  previsto dal primo comma dell'articolo 1
della  legge 2 febbraio 1959, n. 30, per i componenti, le commissioni
degli  esami  di ammissione, di licenza, di idoneita' o di promozione
negli   istituti   di   istruzione   media,   classica,  scientifica,
magistrale, tecnica, professionale e artistica e' elevato da lire 400
a lire 700.