stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 aprile 1966, n. 260

Proroga del termine per la rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica prevista dall'art. 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  29-5-1966 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874, per la conclusione della rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica è prorogato al 31 gennaio 1967.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1966

SARAGAT MORO - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE