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LEGGE 26 aprile 1966, n. 260

Proroga del termine per la rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica prevista dall'art. 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-5-1966
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine  di  cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n.
874,  per  la  conclusione  della  rilevazione  nazionale sullo stato
dell'edilizia scolastica e' prorogato al 31 gennaio 1967.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 aprile 1966

                               SARAGAT

                                                           MORO - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE