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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 253

Istituzione degli Enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  22-5-1966 al: 9-2-2011
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 14 luglio 1965, n. 901, con cui viene conferita al Governo la potestà di emanare norme aventi valore di legge per la istituzione di Enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Decreta:

Art. 1

Istituzione degli Enti


Ai sensi dell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901 sono istituiti l'Ente di sviluppo nelle Marche, con sede ad Ancona, e l'Ente di sviluppo nell'Umbria, con sede a Perugia.
Detti Enti hanno lo scopo di svolgere i compiti previsti dalla legge 14 luglio 1965, n. 901 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, nonché quelli che ad essi siano affidati in applicazione di altre disposizioni di legge.
Gli Enti di sviluppo di cui ali primo comma sono persone giuridiche di diritto pubblico.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza e la tutela sugli Enti e ne coordina le attività.