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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1962, n. 948

Norme sugli Enti di sviluppo in attuazione della delega prevista dall'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  12-8-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, che delega il Governo ad emanare decreti aventi valore di legge per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia degli Enti di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 agosto 1954, n. 639; 16 giugno 1927, n. 1100 ed al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498; al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il parere della Commissione parlamentare richiamata all'ultimo comma del citato articolo 32;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'interno, il Ministro per la grazia e giustizia, il Ministro per il bilancio, il Ministro per le finanze, il Ministro per il tesoro, il Ministro per la pubblica istruzione, il Ministro per i lavori pubblici, il Ministro per l'industria e commercio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Ministro per il commercio con l'estero, il Ministro per la sanità e il Ministro per il turismo; Decreta:

Art. 1

Finalità


Gli enti di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 agosto 1954, n. 639: 16 giugno 1927, n. 1100 ed al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, fermi restando i compiti istituzionali previsti per ciascuno di essi dalle leggi vigenti, possono intervenire, sotto il controllo e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in zone agricole particolarmente depresse, suscettibili di valorizzazione, delimitate ai sensi del comma quarto dell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
Per ogni zona è indicato, con lo stesso decreto di delimitazione, l'ente cui è demandato di intervenire.
Gli enti suddetti assumono anche la qualifica di enti di sviluppo in quanto svolgono le funzioni di cui al presente decreto.
Gli interventi sono diretti a realizzare l'aumento del reddito ed il miglioramento delle condizioni di vita, nonché ad eliminare o ridurre esistenti squilibri.
In particolare gli interventi sono diretti a:
realizzare o completare le occorrenti opere pubbliche di bonifica, a norma dell'articolo 32, terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonché le altre infrastrutture necessarie alla valorizzazione della zona;
promuovere e agevolare la formazione e lo sviluppo di imprese agricole a carattere familiare efficienti e razionalmente organizzate, nonché l'insediamento nelle campagne;
promuovere ed effettuare operazioni di ricomposizione fondiaria; assistere e coadiuvare le singole aziende nell'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria;
promuovere e favorire la cooperazione agricola e la realizzazione di impianti e attrezzature per la valorizzazione dei prodotti e per il funzionamento dei servizi collettivi;
promuovere e favorire ogni altra iniziativa e attività per lo sviluppo della produzione agricola e per la valorizzazione economico-agraria delle zone interessate, ivi comprese le attività economiche concorrenti allo stesso fine;
svolgere ed assistere iniziative di carattere sociale a favore delle popolazioni interessate.
Gli interventi suddetti sono programmati e coordinati con quelli di competenza delle altre Amministrazioni interesate allo sviluppo delle zone.