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LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  25-6-1961

Art. 32

Delega in materia di Enti di colonizzazione


Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia degli Enti di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 agosto 1954, n. 639; 16 giugno 1927, n. 1100 ed al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498; al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
I decreti dovranno consentire agli Enti suddetti, fermi restando i compiti istituzionali previsti dalle leggi vigenti, di intervenire, sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, determinando le condizioni e le modalita relative, in zone agricole particolarmente depresse da valorizzare, anche fuori dei territori di riforma, nelle quali non siano costituiti consorzi di bonifica integrale o di bonifica montana, ovvero quando l'azione dei consorzi stessi sia limitata all'esecuzione di opere pubbliche o sia inadeguata ai fini della valorizzazione economico-sociale:
1) promuovendo o compiendo studi o progettazioni per la valorizzazione economico-sociale delle zone di intervento;
2) assistendo e coadiuvando le singole aziende nella esecuzione di opere di trasformazione fondiaria;
3) promuovendo la costituzione di imprese a carattere cooperativo per la gestione di servizi comuni o per la lavorazione dei prodotti agricoli;
4) svolgendo, sotto le direttive del Ministero della agricoltura e delle foreste, attività di assistenza tecnica, economica e sociale;
5) promuovere ed effettuando operazioni di ricomposizione fondiaria sulla base delle disposizioni vigenti:
6) promuovendo e favorendo, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ogni altra iniziativa ed attività per lo sviluppo della produzione agricola e per la valorizzazione economico-agraria delle zone interessate.
I decreti potranno consentire agli enti stessi, quando devono agire fuori dei territori di riforma in zone classificate comprensori di bonifica, nelle quali non siano costituiti consorzi di bonifica e per la urgenza degli interventi non sia possibile procedere alla costituzione dei consorzi stessi, di svolgere, oltre le funzioni di cui al precedente articolo, anche le attività dei consorzi di cui all'articolo 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Le zone di cui ai commi precedenti debbono essere delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.
I decreti dovranno provvedere al riordinamento dei servizi degli enti suddetti, sotto l'aspetto organico e funzionale nei limiti delle esigenze connesse alle finalità di cui al presente articolo e tenuto presenti altresì le esigenze temporanee ed eccezionali del completamento delle strutture essenziali di riforma fondiaria.
Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente.