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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/2023)
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Testo in vigore dal: 28-10-1965
al: 15-4-1981
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  30  della  legge 19 gennaio 1963, n. 15, concernente
delega  al  Governo  per  il coordinamento in unico testo legislativo
delle  norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali;
  Visto l'articolo unico della legge 11 marzo 1965, n. 158;
  Udito  il  parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 30
della legge 19 gennaio 1963, n. 15;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di  concerto  con  i  Ministri  per  la  grazia  e  giustizia, per il
bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria
e commercio e per la sanita';

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  obbligatoria  l'assicurazione  contro  gli infortuni sul lavoro
delle  persone  le  quali,  nelle  condizioni  previste  dal presente
titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona
che  ne  usa,  ad  apparecchi  a  pressione, ad apparecchi e impianti
elettrici  o  termici,  nonche'  delle  persone  comunque occupate in
opifici,  laboratori  o  in  ambienti organizzati per lavori, opere o
servizi,  i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o
impianti.
  L'obbligo  dell'assicurazione  ricorre altresi' quando le macchine,
gli  apparecchi  o  gli  impianti  di  cui  al precedente comma siano
adoperati  anche  in  via  transitoria  o non servano direttamente ad
operazioni  attinenti  all'esercizio dell'industria che forma oggetto
di  detti  opifici  o  ambienti, ovvero siano adoperati dal personale
comunque  addetto  alla  vendita,  per prova, presentazione pratica o
esperimento.
  L'assicurazione  e' inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano
le  ipotesi  di  cui  ai  commi  precedenti per le persone che, nelle
condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:
    1)  di  costruzione,  manutenzione,  riparazione,  demolizione di
opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche
in  genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere
stesse,  di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione
di  opere  edili,  nonche'  ai lavori, sulle strade, di innaffiatura,
spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;
    2)  di  messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione,
rimozione  degli  impianti  all'interno  o all'esterno di edifici, di
smontaggio,  montaggio,  manutenzione,  riparazione,  collaudo  delle
macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
    3)  di  esecuzione,  manutenzione o esercizio di opere o impianti
per  la  bonifica  o  il miglioramento fondiario, per la sistemazione
delle frane e dei bacini montani, per la regolazione o la derivazione
di  sorgenti,  corsi  o  deflussi  d'acqua,  compresi,  nei lavori di
manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;
    4)  di  scavo  a  cielo  aperto  o  in  sotterraneo;  a lavori di
qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
    5)   di   costruzione,  manutenzione,  riparazione  di  ferrovie,
tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;
    6)   di   produzione   o   estrazione,   di   trasformazione,  di
approvvigionamento,    di    distribuzione   del   gas,   dell'acqua,
dell'energia,   elettrica,  compresi  quelli  relativi  alle  aziende
telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di
televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di
linee  e  condotte;  di  collocamento,  riparazione  e  rimozione  di
parafulmini;
    7)  di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi
meccanici o animali;
    8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
    9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli
terrestri,  nautici o aerei, nonche' di posteggio anche all'aperto di
mezzi meccanici;
   10) di carico o scarico;
   11)  della  navigazione  marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed
aerea,  eccettuato  il  personale  di  cui  all'articolo 34 del regio
decreto-legge  20  agosto  1923,  n.  2207,  concernente norme per la
navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;
   12)  della  pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa
la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e
del   tonno;   della   vallicoltura,   della   mitilicoltura,   della
ostricoltura;
   13)  di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o
di  prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi,
caustici,  radioattivi,  nonche'  ai lavori relativi all'esercizio di
aziende  destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti;
sono  considerate  materie  infiammabili quelle sostanze che hanno un
punto  di  infiammabilita'  inferiore  a  125°  C  e, in ogni caso, i
petroli  greggi,  gli  olii  minerali  bianchi  e  gli  olii minerali
lubrificanti;
   14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;
   15)  degli  stabilimenti  metallurgici  e  meccanici,  comprese le
fonderie;
   16) delle concerie;
   17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
   18)   delle  miniere,  cave  e  torbiere  e  saline,  compresi  il
trattamento  e  la  lavorazione  delle  materie  estratte,  anche  se
effettuati in luogo di deposito;
   19)  di  produzione  del  cemento,  della  calce,  del gesso e dei
laterizi;
   20)  di  costruzione,  demolizione, riparazione di navi o natanti,
nonche' ad operazioni di recupero di essi o del loro carico;
   21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
   22) per l'estinzione di incendi, eccettuato Il personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
   23) per il servizio di salvataggio;
   24)  per  il  servizio  di  vigilanza privata, comprese le guardie
giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;
   25) per il servizio di nettezza urbana;
   26)  per  l'allevamento,  riproduzione  e  custodia degli animali,
compresi i lavori nei giardini zoologici e negli acquari;
   27)  per  l'allestimento,  la  prova  o  l'esecuzione  di pubblici
spettacoli,   per   l'allestimento   o   l'esercizio  dei  parchi  di
divertimento,  escluse  le  persone  addette  ai  servizi di sala dei
locali   cinematografici   e  teatrali  28)  per  lo  svolgimento  di
esperienze  ed  esercitazioni  pratiche  nei  casi  di  cui  al n. 5)
dell'art. 4.
  Sono  considerati  come  addetti  a macchine, apparecchi o impianti
tutti  coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle
quali  sono  esposti  al pericolo di infortunio direttamente prodotto
dalle maschine, apparecchi o impianti suddetti.
  Sono  pure  considerate addette ai lavori di cui al primo comma del
presente  articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal
presente  titolo,  sono  comunque  occupate  dal  datore di lavoro in
lavori  complementari  o  sussidiari, anche quando lavorino in locali
diversi  e  separati  da  quelli  in  cui  si  svolge  la lavorazione
principale.
  Sono  altresi' considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1)
a  28)  del  presente  articolo le persone le quali, nelle condizioni
previste  dall'art.  4,  sono  comunque occupate dal datore di lavoro
anche in lavori complementari o sussidiari.
  L'obbligo  dell'assicurazione  di  cui  al  presente  articolo  non
sussiste soltanto nel caso di attivita' lavorativa diretta unicamente
a  scopo  domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per
la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato.
  Non  rientrano  nell'assicurazione del presente titolo le attivita'
di  cui  al  presente  articolo quando siano svolte dall'imprenditore
agricolo  per conto e nell'interesse di aziende agricole o forestali,
anche  se  i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da
agente  inanimato,  ovvero non direttamente dalla persona che ne usa,
le  quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo del presente
decreto.