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LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15

Modifiche e integrazione al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: "Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali", e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450: "Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sui lavoro agricolo", e successive modificazioni ed integrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/1969)
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Testo in vigore dal:  7-4-1965
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Art. 30



Nei limiti dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale vigente, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro an anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme con le quali, anche per quanto attiene ai sistemi di finanziamento e di erogazione ed all'attività amministrativa finanziaria degli enti e degli istituti preposti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortunio sul lavoro e le malattie professionali, si stabiliscano modifiche, correzioni, ampliamenti, ed, ove occorra, soppressioni delle norme vigenti, riordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo.
Ogni innovazione, ferme le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, dovrà tendere a conseguire una più precisa determinazione del campo di applicazione, una maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, più idonei controlli sugli obblighi assicurativi, più efficaci sanzioni nei confronti degli inadempienti, nonché alla revisione dei criteri valutativi delle inabilità e al miglioramento delle prestazioni in favore dei colpiti da infortunio sui lavoro o da malattia professionale e dei loro superstiti.
Le norme delegate non possono disporre comunque la diminuzione o il peggioramento delle prestazioni previste dall'ordinamento attuale a favore dei beneficiari della assicurazione.
Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di nove senatori e di nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 11 marzo 1965, n.158 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 30 giugno 1965, fermi restando i criteri e le modalità di emanazione previsti dagli stessi articoli".