stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 marzo 1965, n. 158

Riapertura dei termini indicati agli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di leggi delegate relative ad un testo unico delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a una nuova disciplina dell'istituto dell'infortunio in itinere.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  7-4-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 30 giugno 1965, fermi restando i criteri e le modalità di emanazione previsti dagli stessi articoli.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1965

SARAGAT MORO - DELLE FAVE - COLOMBO - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE