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LEGGE 14 luglio 1965, n. 901

Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alle loro attività.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-8-1965
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con decreti aventi
valore di legge ordinaria:
    1)  norme  per  l'istituzione  di Enti di sviluppo nelle Marche e
nell'Umbria,  con l'ordinamento ed i compiti di cui al seguente punto
2);
    2) norme per adeguare gli Enti e le Sezioni di riforma fondiaria,
che  vengono  trasformati  in  Enti di sviluppo, ai compiti di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, ed a
quelli  di  cui  alla presente legge, nonche' per disporre la fusione
degli Enti che operano in una stessa Regione.