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LEGGE 14 luglio 1965, n. 901

Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alle loro attività.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-8-1965 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria:
1) norme per l'istituzione di Enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria, con l'ordinamento ed i compiti di cui al seguente punto 2);
2) norme per adeguare gli Enti e le Sezioni di riforma fondiaria, che vengono trasformati in Enti di sviluppo, ai compiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, ed a quelli di cui alla presente legge, nonché per disporre la fusione degli Enti che operano in una stessa Regione.