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LEGGE 13 luglio 1965, n. 874

Provvidenze per la scuola per il periodo 1° luglio 1965-31 dicembre 1965.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-7-1965
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
     Piano di sviluppo della scuola per il quinquennio 1966-1970

  Il  Piano  di sviluppo pluriennale della scuola, previsto al terzo:
comma  dell'articolo  54  della  legge  24  luglio 1962 n. 1073 avra'
durata  quinquennale  con  decorrenza, dal 1 gennaio 1966. I relativi
disegni  di  legge  saranno  presentati  al  Parlamento  entro  il 31
dicembre 1965.