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LEGGE 13 luglio 1965, n. 874

Provvidenze per la scuola per il periodo 1° luglio 1965-31 dicembre 1965.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-7-1965 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Piano di sviluppo della scuola per il quinquennio 1966-1970


Il Piano di sviluppo pluriennale della scuola, previsto al terzo: comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962 n. 1073 avrà durata quinquennale con decorrenza, dal 1 gennaio
1966. I relativi disegni di legge saranno presentati al Parlamento entro il 31 dicembre 1965.