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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1970)
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Testo in vigore dal:  15-7-1964
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Art. 54

Relazione sull'applicazione della legge


Il Ministro per la pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del suo Ministero, una relazione particolareggiata sull'applicazione della presente legge, corredata delle osservazioni del Consiglio superiore della, pubblica istruzione.
Il Ministro per la pubblica istruzione, entro il 31 dicembre 1963, presenterà inoltre una relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia, quale risulterà da apposita indagine promossa a norma dei successivi articoli 55 e 56, corredata delle osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
La relazione del Ministro sarà accompagnata dall'indicazione delle linee direttive di un piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965. I relativi disegni di legge saranno presentati entro il 30 giugno 1964.
((5a))
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AGGIORNAMENTO (5a)
La L. 26 giugno 1964, n. 436 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le linee direttive di un piano di sviluppo pluriennale della scuola, di cui al terzo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, saranno presentate al Parlamento dal Ministro per la pubblica istruzione entro il 30 giugno 1964.
I relativi disegni di legge saranno presentati in parte entro il 30 giugno 1964 e in parte entro il 31 dicembre 1964."