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LEGGE 20 maggio 1965, n. 507

Divieto di uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie.

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Testo in vigore dal: 29-9-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  commi  terzo  e  quarto  dell'articolo 110 del testo unico delle
leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
  "L'uso  di  apparecchi o di congegni automatici e semiautomatici da
giuoco  e'  vietato  nei  luoghi  pubblici o aperti al pubblico e nei
circoli ed associazioni di qualunque specie.
  Si considerano apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da
giuoco,  quelli  che  possono  dar  luogo a scommesse o consentono la
vincita  di  un  qualsiasi  premio in danaro o in natura, anche sotto
forma di consumazione o di ripetizione di partita.
  Salve  le  sanzioni  previste  dal  Codice  penale  per  il  giuoco
d'azzardo,  i  contravventori  sono puniti con l'arresto da un mese a
due anni e con l'ammenda da lire 8.000 a 40.000. Se il contravventore
e'  titolare  di licenza per pubblico esercizio la licenza e' sospesa
per  un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, puo' essere
revocata".