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LEGGE 20 maggio 1965, n. 507

Divieto di uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie.

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Testo in vigore dal:  29-9-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I commi terzo e quarto dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"L'uso di apparecchi o di congegni automatici e semiautomatici da giuoco è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
Si considerano apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da giuoco, quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura, anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita.
Salve le sanzioni previste dal Codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire 8.000 a 40.000. Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, può essere revocata".