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LEGGE 23 aprile 1965, n. 488

Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/1971)
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Testo in vigore dal:  12-6-1965 al: 10-4-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria, della tabella A. annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, con età inferiore a 60 anni compiuti, che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidità possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, vengono ascritti alla prima categoria senza assegni di superinvalidità e fruiscono del trattamento totale corrispondente.
Al raggiungimento del 60° anno ai mutilati ed invalidi per servizio, che abbiano beneficiato del trattamento di prima categoria per incollocabilità, viene corrisposto, oltre all'assegno di previdenza, di cui al successivo articolo 3, un assegno corrispondente alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all'articolo 10 lettera a) della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni.
Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi 6 concesso, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.