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LEGGE 4 aprile 1952, n. 218

Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
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Testo in vigore dal:  26-9-1962
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Art. 10


Il trattamento di pensione di cui all'articolo precedente sostituisce l'assegno integrativo, l'indennità di caropane e gli assegni straordinari e supplementari di contingenza di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, alla legge 14 giugno 1949, n. 322 e successive modificazioni.
L'ammontare annuo delle pensioni integrate ai sensi del predetto art. 9 non può essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, ai seguenti minimi:

a) pensioni di vecchiaia ai pensionati
di eta non inferiore ai 65 anni e pensioni
di invalidità............................. L. 60.000 (3)

b) pensioni di vecchiaia ai pensionati
di eta inferiore ai 65 anni............... " 42.000 (3)

c) pensioni ai superstiti............. " 42.000 (3)

Il diritto a beneficiare del trattamento minimo di cui alla lettera a) del precedente comma decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di età.
I trattamenti minimi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio a carico del pensionato.
((Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono più pensioni a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito))
.
((5))

Nel caso in cui, nonostante il cumulo, non si raggiunga il minimo, la pensione dell'assicurazione obbligatoria sarà integrata sino a raggiungere un trattamento complessivo pari al minimo previsto.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 4 aprile 1952, n. 218 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1958 la misura dei trattamenti minimi di pensione contemplati nell'art. 10, secondo comma, lettere a), b) e c), della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevata, rispettivamente, a, lire 96.000 annue, lire 72.000 annue e lire 72.000 annue per i titolari di pensione per i quali si verifichino le seguenti condizioni:
a) il titolare della pensione non presti opera retribuita alle dipendenze di terzi, salvo il caso che trattisi di giornaliero agricolo iscritto negli elenchi anagrafici con qualifica di occasionale, sempre che non svolga lavoro autonomo o alle dipendenze di terzi in attività non agricole;
b) il titolare della pensione non fruisca di altre pensioni o prestazioni previdenziali, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra, per un importo complessivo che, sommato con l'importo della pensione o delle pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, superi le lire 240.000 annue, qualora trattisi di pensionato senza familiari a carico, o le lire 360.000 annue qualora trattisi di pensionato con a carico il coniuge o uno o più figli per i quali sussistano le condizioni previste nell'art. 13, sub 2, della legge sopraindicata;
c) il diritto alla pensione risulti raggiunto per effetto dei soli periodi di contribuzione versati o accreditati come lavoratore subordinato assicurato a norma della legge 4 aprile 1952, n. 218, e delle leggi precedenti."
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 9) che "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 10, comma quinto, della legge 4 aprile 1952, n. 218, [...] si dispone:
a) spetta il trattamento minimo sulla pensione di riversibilità anche nell'ipotesi che uno dei con titolari di essa divenga pensionato di invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione obbligatoria;
b) spetta il trattamento minimo sulla pensione di invalidità o di vecchiaia qualora il pensionato risulti contitolare di pensione di riversibilità integrata al minimo.
Cessa dal diritto ai trattamenti di cui alle precedenti lettere a) e b) il pensionato allorché rimanga unico titolare della pensione di riversibilità e di quella diretta."